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c.f. 95016140139
p.iva 03081600136

 

 STATUTO SOCIALE

CONFCOOPERATIVE
UNIONE PROVINCIALE COOPERATIVE DI COMO

 

TITOLO I - DENOMINAZIONE, FINALITA', FUNZIONI  

Articolo 1

1.       L'Associazione denominata "Confcooperative - Unione provinciale di Como" è costituita ai sensi e per gli effetti (artt. 5 e 6) dello Statuto della Confederazione Cooperative Italiane, associazione nazionale autonoma di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciuta giuridicamente ai sensi dell'art. 5 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577, fra gli enti cooperativi e mutualistici e delle imprese sociali aderenti alla Confederazione medesima e aventi sede legale nell'ambito provinciale.

2.       L'associazione "Confcooperative - Unione provinciale di Como" è struttura territoriale della Confederazione e la rappresenta nell'ambito della provincia nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi della Confederazione medesima.

3.       L'associazione non ha scopo di lucro.

4.       La denominazione abbreviata è "Confcooperative Como".

Articolo 2 - SCOPI   

1.       Nell'ambito degli indirizzi e delle direttive della Confederazione e della Unione Regionale, l'associazione si propone:

a) la difesa della cooperazione e delle imprese sociali, quale fattore di trasformazione e progresso delle strutture sociali;

b) la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici nella provincia degli enti cooperativi e delle imprese sociali aderenti e dei loro soci;

c)  la diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione;

d) la promozione, sul territorio di competenza, di nuove iniziative cooperative e delle imprese sociali e dello sviluppo degli enti aderenti;

e) l'aggregazione degli enti cooperativi operanti nel territorio di competenza;

f)   l'organizzazione, il coordinamento e la disciplina degli enti aderenti,

g) favorire nella provincia lo sviluppo della coscienza solidaristica e dell’imprenditoria sociale, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte all’elevazione morale ed alla formazione associativa;

h) la promozione e l'attuazione dell'assistenza amministrativa, legale, fiscale, finanziaria, sindacale e tecnico-economica agli enti aderenti assicurando il collegamento con gli Organi e gli Uffici dell'Unione Regionale e della Confederazione;

i)   l'attuazione di tutte le eventuali funzioni attribuite dalla Confederazione Cooperative Italiane e dalla Unione Regionale;

l) la raccolta di ogni documentazione, l'elaborazione dei dati statistici sulla cooperazione e sulle imprese sociali, anche ai fini di interesse generale;

m) la stipula di accordi e di contratti collettivi di lavoro integrativi per il territorio di competenza;

n) la designazione, salvo diversa disposizione di legge, agli enti ed autorità provinciali e locali, dei rappresentanti della Confederazione, dandone notizia alla Confederazione stessa ed alla Unione Regionale;

o) la promozione e l'assicurazione della partecipazione dagli enti aderenti all'attività della Unione regionale e della Confederazione e la loro rappresentanza nelle assemblee per la elezione degli organi della Unione regionale e della Confederazione.

p) la cessione di pubblicazioni riguardanti i CCNL, nonché l'assistenza agli associati in materia di applicazione degli stessi contratti e delle legislazione sul lavoro nonché la formazione ai propri associati

2.       Per il conseguimento delle finalità predette, l'Unione potrà:avvalersi degli interventi previsti, nei diversi settori economico-sociali, dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dalle Pubbliche Amministrazioni in genere, nonché di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;

3.       stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, società, associazioni, istituti e centri di ricerca.

4.       L'Unione esercita inoltre le funzioni demandatele da leggi, regolamenti ed atti dei poteri pubblici.

 

TITOLO II - ASSOCIATI  

Articolo 3 - ADESIONE - EFFETTI ED OBBLIGHI RELATIVI

1.   Gli enti cooperativi e mutualistici e loro consorzi e le imprese sociali, la cui adesione sia stata deliberata ed accolta secondo il disposto dello Statuto confederale, fanno parte ad ogni effetto della Confcooperative - Unione provinciale di Como.

2.   Può essere consentita, in base a procedure definite in sede di Regolamento confederale, l'adesione di società ordinarie cui partecipano in maggioranza enti cooperativi già aderenti o loro controllate, nonché di società semplici o di fatto, regolate secondo i principi della cooperazione e della mutualità.

3.   Possono essere aggregati alla Confederazione enti ed organismi che esplichino normalmente attività affini a quelle della cooperazione e delle imprese sociali e che, comunque, favoriscano l'incremento di essa. Gli aggregati partecipano alle riunioni di loro competenza con voto consultivo e possono usufruire dei servizi di assistenza confederale.

4.   Gli aggregati partecipano alle riunioni di loro competenza con voto consultivo e possono usufruire dei servizi di assistenza confederale.

5.   Gli enti a carattere nazionale ed interregionale aderiscono direttamente alla Confederazione.

6.      Apposite norme del regolamento confederale precisano i requisiti e le caratteristiche che danno accesso all'adesione, nonché le procedure per l'accertamento di tali requisiti e caratteristiche e della loro sussistenza, anche mediante la revisione ed il monitoraggio di cui allo Statuto ed al Regolamento confederale.

7.      A tal fine gli enti aderenti sono sottoposti alla revisione ordinaria di norma entro un anno dalla data di adesione.

8.      L'adesione si intende perfezionata solo con l'avvenuta immatricolazione da parte della Confederazione.

9.      Gli enti di cui sopra godono del diritto di partecipazione nelle fasi assembleari di pari livelli, secondo le norme del presente Statuto.

10.  Quando per la particolare natura dell'ente richiedente o per i vincoli che afferiscono alla sua attività non ricorrano i presupposti dell'adesione come sopra prevista, potrà farsi luogo all'ammissione dello stesso, secondo l'apprezzamento e le modalità all'uopo enunciati dal Consiglio di presidenza confederale.

11.  L'adesione alla Confederazione comporta, ad ogni effetto, l'inserimento dell'ente in tutti gli organismi settoriali, territoriali e tutte le altre strutture, a tutti i livelli, nelle quali si articola la Confederazione.

12.  Gli enti a carattere misto sono assegnati alla Federazione nazionale del settore inerente la loro attività prevalente.

13.  Agli enti aderenti incombono i seguenti obblighi, anche se per le adesioni già in atto l'osservanza di essi non sia stata espressamene contemplata nelle deliberazioni relative:

a)       osservare il presente Statuto, lo Statuto confederale, gli Statuti delle Federazioni nazionali e della Unione regionale e rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi collegiali;

b)      uniformarsi alla disciplina, anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi derivanti dalle disposizioni emanate dalla Confederazione, delle Federazioni nazionali e dalle Unioni territoriali;

c)       versare i contributi stabiliti dagli organi competenti della Confederazione e delle Unioni territoriali, nonché quelli obbligatori per legge o per regolamento governativo;

d)      abbonarsi a "Italia Cooperativa";

e)      comunicare all'Unione provinciale gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, alle quali un rappresentante dell'Unione ha diritto di partecipare;

f)        ricevere la revisione e il monitoraggio previsti dallo Statuto confederale;

g)     ricevere le ispezioni ordinarie che la Confederazione è chiamata ad eseguire, in virtù del riconoscimento conseguito ai sensi del DLCPS 14/12/1947, n. 1577 e sue successive modifiche.

Articolo 4 - RECESSO ED ESCLUSIONE

1.       Il recesso è regolato dell'art. 24 del Codice Civile ed è produttivo di effetti nei riguardi dell'intera Organizzazione confederale.

2.       Equivale a dichiarazione di recesso la deliberazione successiva con la quale si aderisce ad altra organizzazione nazionale giuridicamente riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo.

3.       Della dichiarazione di recesso prende atto la Confederazione e ne dà comunicazione a tutte le strutture territoriali e settoriali interessate.

4.       L'esclusione è disposta nei confronti degli enti aderenti che non ottemperino agli obblighi statutari ovvero turbino la compagine sociale, ovvero non siano in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui allo Statuto ed ai Regolamenti confederali o comunque arrechino, con la loro condotta, pregiudizio morale o materiale all'organizzazione confederale centrale o periferica.

5.       La deliberazione di esclusione spetta agli organi dell’Unione territoriale della provincia in cui ha sede legale l’ente. Essa è sottoposta alla moratoria prevista dal Regolamento confederale per consentire un eventuale intervento dell'istanza di livello immediatamente superiore a quella che ha adottato la deliberazione.

6.       Trascorso il termine di moratoria di cui al comma precedente, avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri della Confederazione.

7.       L'esclusione è produttiva di effetti nei riguardi dell'intera organizzazione.

 

TITOLO III - ORGANISMI PROVINCIALI

Articolo 5 - ORGANI

Sono Organi dell'Unione:

a)       l'Assemblea provinciale;

b)      il Consiglio provinciale;

c)       il Consiglio di Presidenza;

d)      il Presidente;

e)   il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articoli 6 - ASSEMBLEA PROVINCIALE

COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE

1.       L'Assemblea Provinciale è costituita dagli enti aderenti ed in regola con il versamento dei contributi associativi. Per la partecipazione all'Assemblea e per l'elezione degli organi si applicano le norme regolamentari previste dallo Statuto confederale.

2.       L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio provinciale, in via ordinaria, ogni 4 anni con i compiti di cui al successivo articolo 7 del presente Statuto e deve tenersi nel trimestre precedente l'Assemblea nazionale che provvede alla elezione degli organi confederali secondo quanto previsto dalle norme contenute nello Statuto confederale.

3.       L'Assemblea può essere convocata annualmente con compiti di cui ai alle lettere b) e c) del successivo articolo 7 e in via straordinaria, quando il Consiglio provinciale ne ravvisi l'utilità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli enti aderenti.

4.       Qualora si dovesse procedere nel corso del mandato alla elezione del Consiglio provinciale, questo verrà eletto con le norme applicate nella precedente Assemblea nazionale e avrà durata fino alla scadenza originariamente prevista per il precedente Consiglio e, comunque, coincidente con il trimestre antecedente l'Assemblea nazionale.

5.       I temi, gli argomenti e le relative modalità di preparazione e svolgimento dell'Assemblea sono fissati dal Consiglio Provinciale con regolamento che, nel caso di cui al secondo comma del presente articolo, prevede anche un'apposita Commissione dell'Assemblea, di cui determina composizione e attribuzioni nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature a Presidente.

6.       L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente le proposizioni del Consiglio provinciale e l'o.d.g. dei lavoratori, è trasmesso a tutti gli enti aderenti almeno 30 giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea quando l'o.d.g. prevede l'elezione delle cariche sociali. Negli altri casi l'avviso è trasmesso almeno 15 gg. prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea.

7.       L'assemblea provinciale nomina l'ufficio di Presidenza, i Segretari e la Commissione per la verifica dei poteri, quando essa ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi provinciali. Negli altri casi è presieduta dal Presidente dell'Unione Provinciale.

8.       In via ordinaria le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale e per scrutinio segreto quando almeno un quinto dei partecipanti ne faccia richiesta.

9.       Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, qualora non siano delegati, i componenti del Consiglio provinciale, del Consiglio di Presidenza, del Collegio dei Revisori dei Conti. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto qualora non siano delegati, gli ex Presidenti della Unione provinciale.

Articolo 7 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE

1.       Nel quadro degli indirizzi generali della Confederazione, l'Assemblea provinciale:

a) Formula il programma dell'attività ed elegge quattro anni il Presidente della Unione Provinciale ed i membri del Consiglio provinciale, del Collegio dei Revisori dei Conti.

b) Esamina, se convocata negli altri anni, temi di particolare rilevanza per la politica cooperativa e delle imprese sociali, il rapporto sullo stato dell'organizzazione territoriale e lo stato di attuazione del programma.

c) Approva proposte nei confronti delle istituzioni pubbliche.

d) Le deliberazioni programmatiche dell'Assemblea sono espresse in mozioni riguardanti argomenti generali o particolari.

e) L'Assemblea inoltre può trattare altri argomenti attinenti alla cooperazione e alle imprese sociali qualora lo richieda almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto.

f) Compete all'Assemblea deliberare sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio provinciale. Tali modifiche possono altresì essere proposte da almeno un terzo dei partecipanti all'Assemblea. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie devono riportare il voto favorevole di almeno due terzi dei voti.

Articolo 8 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1.       Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente dell'Unione provinciale, da n. 25 membri eletti fra i delegati all'Assemblea in seduta plenaria, col sistema maggioritario e un voto limitato a due terzi, in rappresentanza degli enti operanti nei diversi settori corrispondenti alle Federazioni nazionali.

2.       I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, fatta eccezione per quanto previsto al precedente comma 4 dell'art. 6.

3.       I componenti del Consiglio che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

4.       Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel Consiglio tra i membri eletti dall'Assemblea ai sensi del precedente primo comma del presente articolo, si provvede mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso che dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni.

5.       I Consiglieri cooptati durano in carica fino alla successiva Assemblea per il rinnovo degli Organi.

6.     Assistono alle riunioni del Consiglio provinciale i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i componenti del Consiglio di Presidenza che non ne facciano parte ad altro titolo.

7.    Possono assistere alle riunioni del Consiglio Provinciale, inviatati dal Presidente e senza diritto di voto, membri appartenenti ad associazioni ed Enti particolarmente significativi rispetto alla vita della comunità o con i quali l’Associazione abbia instaurato rapporto di particolare stabilità e significato.

Articolo 9 - COMPITI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1.       Il Consiglio provinciale, in esecuzione delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività operativa della Unione provinciale, fissandone gli orientamenti politico-organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione, elegge le cariche sociali, imprime stimoli e dà indicazioni unitarie alle articolazioni in cui si esprime l'intera organizzazione territoriale.

2.       In particolare, il Consiglio Provinciale:

a) Elegge uno o più Vicepresidenti e fino ad un massimo di 5 membri che compongono il Consiglio di presidenza, dei quali almeno due terzi tra i propri componenti in rappresentanza degli enti operanti nei diversi settori corrispondenti alle Federazioni nazionali;

b) Approva il Regolamento di attuazione del presente Statuto;

c) Approva i regolamenti dei settori provinciali di cui al successivo art. 16;

d) Delibera sulla convocazione dell'Assemblea, ne fissa i temi, approva il regolamento dell'Assemblea e nomina la Commissione dell'Assemblea;

e) Elegge i delegati all'Assemblea nazionale e regionale per il rinnovo delle rispettive cariche, secondo le modalità previste dagli statuti e dai regolamenti vigenti;

f) Determina i mezzi di finanziamento della Unione provinciale, nel rispetto delle decisioni confederali e della Unione regionale in materia, e la misura dei contributi dovuti alla Unione stessa dagli enti aderenti;

g) Approva il bilancio preventivo e consuntivo della Unione;

h) Delibera sulla costituzione di commissioni consultive fissandone criteri di composizione attribuzione e durata;

i) Delibera sull'effettuazione di conferenze organizzative territoriali, fissandone i temi;

l) Elegge il Presidente con la maggioranza dei componenti nel casi in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quadriennale. Il Presidente eletto dal Consiglio provinciale dura in carica fino al termine del quadriennio in corso.

m) Rassegna all'Assemblea le modifiche allo Statuto dell'Unione da esso formulate o ad esso sottoposte;

n) Esercita le funzioni ad esso specificatamente demandate dall'Assemblea;

o) Delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente Statuto, provvedendo in particolare alla risoluzione o superamento di tutti gli eventuali contrasti che dovessero insorgere tra le varie strutture e organi dell'Unione ad esclusione di quelle di competenza del Collegio dei Probiviri della Confederazione.

Articolo 10 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE

1.       Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente anche a richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

2.       Esso si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, o quando il Presidente lo ritenga necessario; le sue adunanze sono valide in prima convocazione quando interviene la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione può avvenire anche lo stesso giorno, ma non prima di 1 ora dall'orario fissato per la prima convocazione, e le adunanze sono valide con la presenza di almeno 1/3 dei suo componenti.

3.     Le convocazioni del Consiglio provinciale possono avvenire anche mediante posta elettronica.

Articolo 11  - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1.       Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da un massimo di 7 membri eletti dal Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera a) del presente Statuto. Essi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

2.       Il Consiglio è convocato dal Presidente, con la frequenza ritenuta necessaria.

3.       Le sue riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Trascorsa 1 ora dall'orario fissato essa si intenderà riunita in seconda convocazione.

4.       In tal caso essa è valida con la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti.

5.       Assiste alle riunioni del Consiglio il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

6.       I componenti che non partecipano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio di presidenza decadono automaticamente dalla carica. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo si verificassero tra i membri del Consiglio di presidenza, si provvede mediante sostituzione da parte del Consiglio provinciale.

Articolo 12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1.       Spetta al Consiglio di Presidenza: 

a) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale;

b) assumere o licenziare personale; approvare contratti di locazione o di servizi; deliberare l'acquisto di beni mobili;

c) assumere e nominare il Direttore su proposta del Presidente; 

d) deliberare sull'ammissione di Enti che chiedono di aderire nonché sull’esclusione nel quadro delle norme statutarie e regolamentari della Confederazione;

e) proporre al Consiglio provinciale l'ammontare dei contributi associativi anche in relazione ai servizi agli aderenti; 

f) nominare rappresentanti a Convegni, Congressi, Commissioni, ecc.

g) adempire a tutte le altre funzioni ordinarie e straordinarie che non siano di competenza del Consiglio Provinciale;

h) con motivazioni di urgenza assumere delibere di competenza del Consiglio Provinciale, sottoponendole a ratifica alla prima riunione successiva dello stesso;

h)      proporre al Consiglio provinciale eventuali regolamenti interni.

Articolo 13 - IL PRESIDENTE

1.       Il Presidente rappresenta l'Unione, ha la firma sociale, presiede il Consiglio Provinciale e il Consiglio di Presidenza.

2.       Spetta al Presidente:

a) attuare le direttive fissate dagli Organi collegiali dell'Unione;

b) curare i rapporti dell'Unione con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni sindacali, professionali di categoria e cooperative, nonché tutti gli altri rapporti con l'estero;

c) convocare, su delibera del Consiglio Provinciale, l'Assemblea, nonché i Convegni provinciali, predisponendone l'ordine del giorno e il tema;

d) esercitare tutte le altre funzioni demandategli dagli organi dell'Unione;

e) adottare provvedimenti, in caso di motivata urgenza, di competenza del Consiglio di Presidenza, salvo successiva ratifica dello stesso alla sua prima riunione; 

f) delegare parte dei suoi poteri e delle sue funzioni a uno o più Vicepresidenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente da lui designato come vicario o in carenza di tale designazione dal Vice presidente anziano.  

Articolo 14  - COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI

1.       Il Collegio dei Revisori dei Conti è composta da tre Revisori effettivi e due supplenti eletti, anche al di fuori dei suoi componenti, dall'Assemblea provinciale alla quale spetta altresì la nomina del Presidente del Collegio.

2.       Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3.       Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti vigilare sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dell'Unione nonché assistere alle riunioni del Consiglio Provinciale. Il Presidente del Collegio assiste alle riunioni del Consiglio di Presidenza.

4.       In caso di carenza dell'organo, il Consiglio provinciale provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea.

Articolo 15 - IL DIRETTORE

1.       La Direzione degli Uffici è affidata ad un Direttore al quale spetta collaborare con il Presidente a dare esecuzione a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Provinciale e del Consiglio di Presidenza, coordinare l'assistenza agli associati, proporre l'assunzione del personale necessario, dirigendo complessivamente l'attività degli uffici dell'Unione.

Articolo 16 - SETTORI PROVINCIALI     

1.       In seno all'Unione Provinciale, le aderenti appartenenti alle diverse categorie possono raggrupparsi in "Settori" possibilmente corrispondenti alle Federazioni nazionali della Confederazione.

2.       I settori hanno il compito di trattare i problemi tecnici ed economici della categoria, di prospettarli ed esporne la soluzione agli organi dell'Unione Provinciale e alla Federazione regionale.

3.       L'organizzazione e l'attività dei comitati di settore sono ordinati da un regolamento che risponda ai principi generali del presente Statuto e dello Statuto delle corrispondenti Federazioni nazionali e regionali e deve essere approvato dal Consiglio provinciale.

Articolo 17 - PATRIMONIO E GESTIONE

1.       L'Unione gode di autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale, nei limiti compatibili con le direttive generali, ed è sottoposta al controllo della Confederazione e dell'Unione regionale se appositamente delegata.

2.       Delle obbligazioni contratte dalla Unione risponde l'Unione medesima con il proprio patrimonio e le persone che hanno contratto le obbligazioni in nome e per conto dell’Unione.

3.       Il patrimonio dell'Unione è costituito da beni mobili e immobili pervenuti in proprietà per acquisto o per atti di liberalità, o per qualsiasi altro titolo.

4.       E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

5.       La quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

6.       Sono entrate ordinarie: 

a) i contributi degli aderenti;

b) le somme pervenute a qualsiasi titolo per atti di liberalità di associate; Enti Associazioni, persone fisiche, ecc.

7.       L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci, consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio di presidenza - corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti - secondo uno schema tipo proposto dalla Confederazione, dovranno essere sottoposti alla approvazione del Consiglio provinciale rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e entro la fine dell'anno che precede quello di riferimento.

8.      In caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, nominerà uno o più liquidatori.

9.      Nel caso di scioglimento il patrimonio netto sarà devoluto alla Confcooperative o ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione consentita dalla legislazione vigente.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI      

Articolo 18 - INCOMPATIBILITA'

1.       Al fine di preservare l'autonomia dell'Unione e di assicurare l'adeguato funzionamento degli organi sociali, si applicano agli organi della Unione le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dallo Statuto confederale e dal Regolamento di attuazione.

Articolo 19 - CONTROVERSIE  

1.       Tutte le controversie derivanti o comunque connesse e pertinenti al rapporto associativo, sono deferite, per patto espresso, alla competenza del Collegio dei Probiviri della Confederazione Cooperative Italiane.

2.       L'atto introduttivo va notificato, con raccomandata A/R, entro trenta giorni dell'atto e fatto impugnato, alla Confederazione, all'Unione Regionale e all'Unione Provinciale.

Articolo 20

1.       Il presente Statuto acquisisce validità ed efficacia dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi della Confcooperative.

2.       Il Consiglio provinciale è autorizzato ad apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che il Consiglio Nazionale della Confederazione Cooperative Italiane ritenesse opportuno e necessario suggerire.

Articolo 21 - RINVIO          

1.       Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme dello Statuto della Confederazione delle Cooperative Italiane.

 

approvato dall'Assemblea delle cooperative aderenti del 8 marzo 2008