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c.f. 95016140139 |
STATUTO SOCIALE CONFCOOPERATIVE
TITOLO
I - DENOMINAZIONE, FINALITA', FUNZIONI Articolo
1 1.
L'Associazione denominata "Confcooperative - Unione provinciale di
Como" è costituita ai sensi e per gli effetti (artt. 5 e 6) dello
Statuto della Confederazione Cooperative Italiane, associazione nazionale
autonoma di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento
cooperativo, riconosciuta giuridicamente ai sensi dell'art. 5 del DLCPS 14
dicembre 1947, n. 1577, fra gli enti cooperativi e mutualistici e delle
imprese sociali aderenti alla Confederazione medesima e aventi sede legale
nell'ambito provinciale. 2.
L'associazione "Confcooperative - Unione provinciale di Como"
è struttura territoriale della Confederazione e la rappresenta nell'ambito
della provincia nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi
della Confederazione medesima. 3.
L'associazione non ha scopo di lucro. 4.
La denominazione abbreviata è "Confcooperative Como". Articolo 2 - SCOPI
1.
Nell'ambito degli indirizzi e delle direttive della
Confederazione e della Unione Regionale, l'associazione si propone: a)
la difesa della cooperazione e delle imprese sociali, quale
fattore di trasformazione e progresso delle strutture sociali; b)
la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici nella
provincia degli enti cooperativi e delle imprese sociali aderenti e dei loro
soci; c)
la diffusione
degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione; d)
la promozione, sul territorio di competenza, di nuove iniziative cooperative e
delle imprese sociali e dello sviluppo degli enti aderenti; e)
l'aggregazione degli enti cooperativi operanti nel territorio di competenza; f)
l'organizzazione,
il coordinamento e la disciplina degli enti aderenti, g)
favorire nella provincia lo sviluppo della coscienza solidaristica e
dell’imprenditoria sociale, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte
all’elevazione morale ed alla formazione associativa; h)
la promozione e l'attuazione dell'assistenza amministrativa, legale, fiscale,
finanziaria, sindacale e tecnico-economica agli enti aderenti assicurando il
collegamento con gli Organi e gli Uffici dell'Unione Regionale e della
Confederazione; i)
l'attuazione di tutte le eventuali funzioni attribuite dalla
Confederazione Cooperative Italiane e dalla Unione Regionale; l) la raccolta di ogni documentazione, l'elaborazione dei dati statistici sulla cooperazione e sulle imprese sociali, anche ai fini di interesse generale; m) la stipula di accordi e di contratti collettivi di lavoro integrativi per il territorio di competenza; n) la designazione, salvo
diversa disposizione di legge, agli enti ed autorità provinciali e locali,
dei rappresentanti della Confederazione, dandone notizia alla Confederazione
stessa ed alla Unione Regionale; o) la promozione e
l'assicurazione della partecipazione dagli enti aderenti all'attività della
Unione regionale e della Confederazione e la loro rappresentanza nelle
assemblee per la elezione degli organi della Unione regionale e della
Confederazione. p) la cessione di pubblicazioni riguardanti i CCNL, nonché l'assistenza agli associati in materia di applicazione degli stessi contratti e delle legislazione sul lavoro nonché la formazione ai propri associati 2.
Per il conseguimento delle finalità predette, l'Unione potrà:avvalersi
degli interventi previsti, nei diversi settori economico-sociali, dalla
Comunità Economica Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dalle Pubbliche
Amministrazioni in genere, nonché di tutte le provvidenze ed agevolazioni di
legge; 3.
stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati,
società, associazioni, istituti e centri di ricerca. 4.
L'Unione esercita inoltre le funzioni demandatele da leggi,
regolamenti ed atti dei poteri pubblici.
TITOLO II - ASSOCIATI Articolo 3 - ADESIONE
- EFFETTI ED OBBLIGHI RELATIVI 1. Gli enti cooperativi e mutualistici e loro consorzi e le imprese sociali, la cui adesione sia stata deliberata ed accolta secondo il disposto dello Statuto confederale, fanno parte ad ogni effetto della Confcooperative - Unione provinciale di Como. 2. Può essere consentita, in base a procedure definite in sede di Regolamento confederale, l'adesione di società ordinarie cui partecipano in maggioranza enti cooperativi già aderenti o loro controllate, nonché di società semplici o di fatto, regolate secondo i principi della cooperazione e della mutualità. 3. Possono essere aggregati alla Confederazione enti ed organismi che esplichino normalmente attività affini a quelle della cooperazione e delle imprese sociali e che, comunque, favoriscano l'incremento di essa. Gli aggregati partecipano alle riunioni di loro competenza con voto consultivo e possono usufruire dei servizi di assistenza confederale. 4. Gli aggregati partecipano alle riunioni di loro competenza con voto consultivo e possono usufruire dei servizi di assistenza confederale. 5. Gli enti a carattere nazionale ed interregionale aderiscono direttamente alla Confederazione. 6.
Apposite norme del regolamento confederale precisano i
requisiti e le caratteristiche che danno accesso all'adesione, nonché le
procedure per l'accertamento di tali requisiti e caratteristiche e della loro
sussistenza, anche mediante la revisione ed il monitoraggio di cui allo
Statuto ed al Regolamento confederale. 7.
A tal fine gli enti aderenti sono sottoposti alla revisione
ordinaria di norma entro un anno dalla data di adesione. 8.
L'adesione si intende perfezionata solo con l'avvenuta
immatricolazione da parte della Confederazione. 9.
Gli enti di cui sopra godono del diritto di partecipazione
nelle fasi assembleari di pari livelli, secondo le norme del presente Statuto. 10.
Quando per la particolare natura dell'ente richiedente o per
i vincoli che afferiscono alla sua attività non ricorrano i presupposti
dell'adesione come sopra prevista, potrà farsi luogo all'ammissione dello
stesso, secondo l'apprezzamento e le modalità all'uopo enunciati dal
Consiglio di presidenza confederale. 11.
L'adesione alla Confederazione comporta, ad ogni effetto,
l'inserimento dell'ente in tutti gli organismi settoriali, territoriali e
tutte le altre strutture, a tutti i livelli, nelle quali si articola la
Confederazione. 12.
Gli enti a carattere misto sono assegnati alla Federazione
nazionale del settore inerente la loro attività prevalente. 13.
Agli enti aderenti incombono i seguenti obblighi, anche se
per le adesioni già in atto l'osservanza di essi non sia stata espressamene
contemplata nelle deliberazioni relative: a)
osservare il presente Statuto, lo Statuto confederale, gli Statuti
delle Federazioni nazionali e della Unione regionale e rispettare le
deliberazioni dei rispettivi organi collegiali; b)
uniformarsi alla disciplina, anche per quanto concerne le condizioni
per la partecipazione agli organi derivanti dalle disposizioni emanate dalla
Confederazione, delle Federazioni nazionali e dalle Unioni territoriali; c)
versare i contributi stabiliti dagli organi competenti della
Confederazione e delle Unioni territoriali, nonché quelli obbligatori per
legge o per regolamento governativo; d)
abbonarsi a "Italia Cooperativa"; e)
comunicare all'Unione provinciale gli avvisi di convocazione delle
Assemblee ordinarie e straordinarie, alle quali un rappresentante dell'Unione
ha diritto di partecipare; f)
ricevere la revisione e il monitoraggio previsti dallo
Statuto confederale; g)
ricevere
le ispezioni ordinarie che la Confederazione è chiamata ad eseguire, in virtù
del riconoscimento conseguito ai sensi del DLCPS 14/12/1947, n. 1577 e sue
successive modifiche. Articolo 4 - RECESSO ED ESCLUSIONE 1.
Il recesso è regolato dell'art. 24 del Codice Civile ed è
produttivo di effetti nei riguardi dell'intera Organizzazione confederale. 2.
Equivale a dichiarazione di recesso la deliberazione
successiva con la quale si aderisce ad altra organizzazione nazionale
giuridicamente riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del
Movimento cooperativo. 3.
Della dichiarazione di recesso prende atto la Confederazione
e ne dà comunicazione a tutte le strutture territoriali e settoriali
interessate. 4.
L'esclusione è disposta nei confronti degli enti aderenti
che non ottemperino agli obblighi statutari ovvero turbino la compagine
sociale, ovvero non siano in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di
cui allo Statuto ed ai Regolamenti confederali o comunque arrechino, con la
loro condotta, pregiudizio morale o materiale all'organizzazione confederale
centrale o periferica. 5.
La deliberazione di esclusione spetta agli organi
dell’Unione territoriale della provincia in cui ha sede legale l’ente.
Essa è sottoposta alla moratoria prevista dal Regolamento confederale per
consentire un eventuale intervento dell'istanza di livello immediatamente
superiore a quella che ha adottato la deliberazione. 6.
Trascorso il termine di moratoria di cui al comma
precedente, avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio
dei Probiviri della Confederazione. 7.
L'esclusione è produttiva di effetti nei riguardi
dell'intera organizzazione.
TITOLO III - ORGANISMI PROVINCIALI Articolo 5 - ORGANI Sono Organi dell'Unione: a)
l'Assemblea provinciale; b)
il Consiglio provinciale; c)
il Consiglio di Presidenza; d) il Presidente; e) il Collegio dei Revisori dei Conti. Articoli 6 - ASSEMBLEA PROVINCIALE COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE 1.
L'Assemblea Provinciale è costituita dagli enti aderenti ed
in regola con il versamento dei contributi associativi. Per la partecipazione
all'Assemblea e per l'elezione degli organi si applicano le norme
regolamentari previste dallo Statuto confederale. 2.
L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del
Consiglio provinciale, in via ordinaria, ogni 4 anni con i compiti di cui al
successivo articolo 7 del presente Statuto e deve tenersi nel trimestre
precedente l'Assemblea nazionale che provvede alla elezione degli organi
confederali secondo quanto previsto dalle norme contenute nello Statuto
confederale. 3.
L'Assemblea può essere convocata annualmente con compiti di
cui ai alle lettere b) e c) del successivo articolo 7 e in via straordinaria,
quando il Consiglio provinciale ne ravvisi l'utilità o quando ne faccia
richiesta almeno un terzo degli enti aderenti. 4.
Qualora si dovesse procedere nel corso del mandato alla
elezione del Consiglio provinciale, questo verrà eletto con le norme
applicate nella precedente Assemblea nazionale e avrà durata fino alla
scadenza originariamente prevista per il precedente Consiglio e, comunque,
coincidente con il trimestre antecedente l'Assemblea nazionale. 5.
I temi, gli argomenti e le relative modalità di
preparazione e svolgimento dell'Assemblea sono fissati dal Consiglio
Provinciale con regolamento che, nel caso di cui al secondo comma del presente
articolo, prevede anche un'apposita Commissione dell'Assemblea, di cui
determina composizione e attribuzioni nonché le modalità ed i termini per la
presentazione delle candidature a Presidente. 6.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente le
proposizioni del Consiglio provinciale e l'o.d.g. dei lavoratori, è trasmesso
a tutti gli enti aderenti almeno 30 giorni prima della data stabilita per la
celebrazione dell'Assemblea quando l'o.d.g. prevede l'elezione delle cariche
sociali. Negli altri casi l'avviso è trasmesso almeno 15 gg. prima della data
stabilita per la celebrazione dell'Assemblea. 7.
L'assemblea provinciale nomina l'ufficio di Presidenza, i
Segretari e la Commissione per la verifica dei poteri, quando essa ha
all'ordine del giorno l'elezione degli organi provinciali. Negli altri casi è
presieduta dal Presidente dell'Unione Provinciale. 8.
In via ordinaria le votazioni avvengono per alzata di mano o
per appello nominale e per scrutinio segreto quando almeno un quinto dei
partecipanti ne faccia richiesta. 9.
Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di
voto, qualora non siano delegati, i componenti del Consiglio provinciale, del
Consiglio di Presidenza, del Collegio dei Revisori dei Conti. Partecipano,
inoltre, senza diritto di voto qualora non siano delegati, gli ex Presidenti
della Unione provinciale. Articolo 7 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE 1.
Nel quadro degli indirizzi generali della Confederazione,
l'Assemblea provinciale: a) Formula il programma
dell'attività ed elegge quattro anni il Presidente della Unione Provinciale
ed i membri del Consiglio provinciale, del Collegio dei Revisori dei Conti. b) Esamina, se convocata negli
altri anni, temi di particolare rilevanza per la politica cooperativa e delle
imprese sociali, il rapporto sullo stato dell'organizzazione territoriale e lo
stato di attuazione del programma. c) Approva proposte nei
confronti delle istituzioni pubbliche. d) Le deliberazioni
programmatiche dell'Assemblea sono espresse in mozioni riguardanti argomenti
generali o particolari. e) L'Assemblea inoltre può
trattare altri argomenti attinenti alla cooperazione e alle imprese sociali
qualora lo richieda almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto. f) Compete all'Assemblea deliberare sulle
modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio provinciale. Tali modifiche
possono altresì essere proposte da almeno un terzo dei partecipanti
all'Assemblea. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie devono
riportare il voto favorevole di almeno due terzi dei voti. Articolo 8 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 1.
Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente
dell'Unione provinciale, da n. 25 membri eletti fra i delegati all'Assemblea
in seduta plenaria, col sistema maggioritario e un voto limitato a due terzi,
in rappresentanza degli enti operanti nei diversi settori corrispondenti alle
Federazioni nazionali. 2.
I componenti durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili, fatta eccezione per quanto previsto al precedente comma 4
dell'art. 6. 3.
I componenti del Consiglio che non partecipano, senza
giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio, decadono
automaticamente dalla carica. 4.
Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel
Consiglio tra i membri eletti dall'Assemblea ai sensi del precedente primo
comma del presente articolo, si provvede mediante cooptazione da parte del
Consiglio stesso che dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni. 5.
I Consiglieri cooptati durano in carica fino alla successiva
Assemblea per il rinnovo degli Organi. 6.
Assistono alle riunioni del Consiglio provinciale i
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i componenti del
Consiglio di Presidenza che non ne facciano parte ad altro titolo. 7. Possono assistere alle riunioni del Consiglio Provinciale, inviatati dal Presidente e senza diritto di voto, membri appartenenti ad associazioni ed Enti particolarmente significativi rispetto alla vita della comunità o con i quali l’Associazione abbia instaurato rapporto di particolare stabilità e significato. Articolo 9 - COMPITI
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 1.
Il Consiglio provinciale, in esecuzione delle formulazioni e
degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività
operativa della Unione provinciale, fissandone gli orientamenti
politico-organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione, elegge le
cariche sociali, imprime stimoli e dà indicazioni unitarie alle articolazioni
in cui si esprime l'intera organizzazione territoriale. 2.
In particolare, il Consiglio Provinciale: a) Elegge uno o più
Vicepresidenti e fino ad un massimo di 5 membri che compongono il Consiglio di
presidenza, dei quali almeno due terzi tra i propri componenti in
rappresentanza degli enti operanti nei diversi settori corrispondenti alle
Federazioni nazionali; b) Approva il Regolamento di
attuazione del presente Statuto; c) Approva i regolamenti dei
settori provinciali di cui al successivo art. 16; d) Delibera sulla convocazione
dell'Assemblea, ne fissa i temi, approva il regolamento dell'Assemblea e
nomina la Commissione dell'Assemblea; e)
Elegge i delegati all'Assemblea nazionale e regionale per il rinnovo delle
rispettive cariche, secondo le modalità previste dagli statuti e dai
regolamenti vigenti; f) Determina i mezzi di
finanziamento della Unione provinciale, nel rispetto delle decisioni
confederali e della Unione regionale in materia, e la misura dei contributi
dovuti alla Unione stessa dagli enti aderenti; g) Approva il bilancio
preventivo e consuntivo della Unione; h) Delibera sulla costituzione
di commissioni consultive fissandone criteri di composizione attribuzione e
durata; i) Delibera sull'effettuazione di conferenze organizzative territoriali, fissandone i temi; l) Elegge il Presidente con la
maggioranza dei componenti nel casi in cui se ne renda necessaria l'elezione
nel corso del mandato quadriennale. Il Presidente eletto dal Consiglio
provinciale dura in carica fino al termine del quadriennio in corso. m) Rassegna all'Assemblea le
modifiche allo Statuto dell'Unione da esso formulate o ad esso sottoposte; n) Esercita le funzioni ad esso
specificatamente demandate dall'Assemblea; o) Delibera su tutte le altre materie attribuite alla
sua competenza dal presente Statuto, provvedendo in particolare alla
risoluzione o superamento di tutti gli eventuali contrasti che dovessero
insorgere tra le varie strutture e organi dell'Unione ad esclusione di quelle
di competenza del Collegio dei Probiviri della Confederazione. Articolo
10 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE 1.
Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente anche a
richiesta di almeno 1/3 dei componenti. 2.
Esso si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, o quando il
Presidente lo ritenga necessario; le sue adunanze sono valide in prima
convocazione quando interviene la maggioranza dei suoi componenti; in seconda
convocazione può avvenire anche lo stesso giorno, ma non prima di 1 ora
dall'orario fissato per la prima convocazione, e le adunanze sono valide con
la presenza di almeno 1/3 dei suo componenti. 3. Le convocazioni del Consiglio provinciale possono avvenire anche mediante posta elettronica. Articolo
11 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
1.
Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai
Vice Presidenti e da un massimo di 7 membri eletti dal Consiglio provinciale
ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera a) del presente Statuto. Essi durano in
carica 4 anni e possono essere rieletti. 2.
Il Consiglio è convocato dal Presidente, con la frequenza
ritenuta necessaria. 3.
Le sue riunioni sono valide in prima convocazione con la
presenza della metà più uno dei suoi componenti. Trascorsa 1 ora dall'orario
fissato essa si intenderà riunita in seconda convocazione. 4.
In tal caso essa è valida con la presenza di almeno 1/3 dei
suoi componenti. 5.
Assiste alle riunioni del Consiglio il Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti. 6.
I componenti che non partecipano senza giustificato motivo a
due riunioni consecutive del Consiglio di presidenza decadono automaticamente
dalla carica. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo si verificassero tra i
membri del Consiglio di presidenza, si provvede mediante sostituzione da parte
del Consiglio provinciale. Articolo 12 - COMPITI
DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 1.
Spetta al Consiglio di Presidenza: a) predisporre il bilancio
preventivo e consuntivo dell'Unione da sottoporre all'approvazione del
Consiglio Provinciale; b) assumere o licenziare
personale; approvare contratti di locazione o di servizi; deliberare
l'acquisto di beni mobili; c) assumere e nominare il
Direttore su proposta del Presidente; d) deliberare sull'ammissione
di Enti che chiedono di aderire nonché sull’esclusione nel quadro delle
norme statutarie e regolamentari della Confederazione; e) proporre al Consiglio
provinciale l'ammontare dei contributi associativi anche in relazione ai
servizi agli aderenti; f) nominare rappresentanti a
Convegni, Congressi, Commissioni, ecc. g) adempire a tutte le altre
funzioni ordinarie e straordinarie che non siano di competenza del Consiglio
Provinciale; h) con motivazioni di urgenza
assumere delibere di competenza del Consiglio Provinciale, sottoponendole a
ratifica alla prima riunione successiva dello stesso; h)
proporre al Consiglio provinciale eventuali regolamenti
interni. Articolo 13 - IL PRESIDENTE 1.
Il Presidente rappresenta l'Unione, ha la firma sociale,
presiede il Consiglio Provinciale e il Consiglio di Presidenza. 2.
Spetta al Presidente: a) attuare le direttive fissate
dagli Organi collegiali dell'Unione; b) curare i rapporti
dell'Unione con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni sindacali,
professionali di categoria e cooperative, nonché tutti gli altri rapporti con
l'estero; c) convocare, su delibera del
Consiglio Provinciale, l'Assemblea, nonché i Convegni provinciali,
predisponendone l'ordine del giorno e il tema; d) esercitare tutte le altre
funzioni demandategli dagli organi dell'Unione; e) adottare provvedimenti, in
caso di motivata urgenza, di competenza del Consiglio di Presidenza, salvo
successiva ratifica dello stesso alla sua prima riunione; f) delegare parte dei suoi
poteri e delle sue funzioni a uno o più Vicepresidenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le
sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente da lui designato come vicario
o in carenza di tale designazione dal Vice presidente anziano. Articolo
14 - COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI
1.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composta da tre
Revisori effettivi e due supplenti eletti, anche al di fuori dei suoi
componenti, dall'Assemblea provinciale alla quale spetta altresì la nomina
del Presidente del Collegio. 2.
Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 3.
Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti vigilare sulla
gestione finanziaria e sulla contabilità dell'Unione nonché assistere alle
riunioni del Consiglio Provinciale. Il Presidente del Collegio assiste alle
riunioni del Consiglio di Presidenza. 4.
In caso di carenza dell'organo, il Consiglio provinciale
provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea. Articolo
15 - IL DIRETTORE
1.
La Direzione degli Uffici è affidata ad un Direttore al
quale spetta collaborare con il Presidente Articolo
16 1.
In seno all'Unione Provinciale, le aderenti appartenenti
alle diverse categorie possono raggrupparsi in "Settori"
possibilmente corrispondenti alle Federazioni nazionali della Confederazione. 2.
I settori hanno il compito di trattare i problemi tecnici ed
economici della categoria, di prospettarli ed esporne la soluzione agli organi
dell'Unione Provinciale e alla Federazione regionale. 3.
L'organizzazione e l'attività dei comitati di settore sono
ordinati da un regolamento che risponda ai principi generali del presente
Statuto e dello Statuto delle corrispondenti Federazioni nazionali e regionali
e deve essere approvato dal Consiglio provinciale. Articolo
17 - PATRIMONIO
E GESTIONE
1.
L'Unione gode di autonomia patrimoniale, amministrativa e
funzionale, nei limiti compatibili con le direttive generali, ed è sottoposta
al controllo della Confederazione e dell'Unione regionale se appositamente
delegata. 2.
Delle obbligazioni contratte dalla Unione risponde l'Unione
medesima con il proprio patrimonio e le persone che hanno contratto le
obbligazioni in nome e per conto dell’Unione. 3.
Il patrimonio dell'Unione è costituito da beni mobili e
immobili pervenuti in proprietà per acquisto o per atti di liberalità, o per
qualsiasi altro titolo. 4.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita
dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge. 5.
La quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile
e non è rivalutabile. 6.
Sono entrate ordinarie: a) i contributi degli aderenti; b) le somme pervenute a
qualsiasi titolo per atti di liberalità di associate; Enti Associazioni,
persone fisiche, ecc. 7.
L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di
ogni anno. I bilanci, consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio di
presidenza - corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti -
secondo uno schema tipo proposto dalla Confederazione, dovranno essere
sottoposti alla approvazione del Consiglio provinciale rispettivamente entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e entro la fine dell'anno che
precede quello di riferimento. 8.
In caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea
straordinaria, appositamente convocata, nominerà uno o più liquidatori. 9.
Nel caso di scioglimento il patrimonio netto sarà
devoluto alla Confcooperative o ad associazioni con finalità analoghe o a
fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3,
comma 190 della legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione
consentita dalla legislazione vigente. TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo
18 - INCOMPATIBILITA'
1.
Al
fine di preservare l'autonomia dell'Unione e di assicurare l'adeguato
funzionamento degli organi sociali, si applicano agli organi della Unione le
norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dallo Statuto
confederale e dal Regolamento di attuazione. Articolo
19 - CONTROVERSIE
1.
Tutte le controversie derivanti o comunque connesse e
pertinenti al rapporto associativo, sono deferite, per patto espresso, alla
competenza del Collegio dei Probiviri della Confederazione Cooperative
Italiane. 2.
L'atto introduttivo va notificato, con raccomandata A/R,
entro trenta giorni dell'atto e fatto impugnato, alla Confederazione,
all'Unione Regionale e all'Unione Provinciale. Articolo
20
1.
Il presente Statuto acquisisce validità ed efficacia dopo
l'approvazione da parte dei competenti Organi della Confcooperative. 2.
Il Consiglio provinciale è autorizzato ad apportare al
presente Statuto le eventuali modifiche che il Consiglio Nazionale della
Confederazione Cooperative Italiane ritenesse opportuno e necessario
suggerire. Articolo
21 - RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme dello Statuto della Confederazione delle Cooperative Italiane.
approvato dall'Assemblea delle cooperative aderenti del 8 marzo 2008 |
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